I diritti del passeggero in caso di overbooking

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Overbooking

L’overbooking (letteralmente: ‘sovraprenotazione’) è un fenomeno assai diffuso presso le compagnie aeree: in pratica si verifica quando il numero dei passeggeri confermati e quindi pronti a salire sull’aeromobile è maggiore del numero di posti realmente disponibili. La hostess nella vignetta qui sopra propone al passeggero di sedersi accanto al pilota, ma ovviamente si tratta di una battuta.

E’ interessante sapere che in realtà non si tratta di un errore dei computer, ma di una pratica comunemente utilizzata dalle aviolinee poiché è statisticamente probabile che alcuni passeggeri non si presenteranno alla partenza di un volo. Il fenomeno è gestito attraverso software molto evoluti che tengono conto di tutta una serie di fattori per poter determinare quanti posti si possono mettere in vendita oltre il numero massimo disponibile.

Ma il povero passeggero non è affatto interessato alle statistiche e vorrebbe partire senza problemi, fermo restando che chi vuole partire deve disporre di una prenotazione confermata per il volo in questione e presentarsi al check-in al più tardi 45 minuti prima dell’orario di partenza. In caso di overbooking, il primo dovere della compagnia è verificare se esistono volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di un incentivo economico. Ma se il numero di volontari è comunque insufficiente a consentire l’imbarco a qualcuno, quella persona deve sapere che esiste una normativa europea che lo tutela contro i disagi. Essa ha come ambito di applicazione tutti i voli (di linea e non, quindi anche charter e low-cost) in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea e tutti i voli in partenza da un aeroporto in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (se la compagnia aerea è comunitaria e se non sono stati erogati altri benefici previsti dalla normativa locale, come una compensazione in denaro o assistenza di altro tipo).

Vediamo dunque i possibili scenari in caso di imbarco negato per overbooking:

Caso 1: Il passeggero rinuncia volontariamente all’imbarco. Gli deve essere garantita una delle seguenti contropartite:
* benefici (da concordare con la compagnia aerea)
* riprotezione, ossia la riprenotazione sul primo volo disponibile
* rimborso del biglietto

Caso 2: Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’imbarco. Se sceglie la riprotezione ha diritto, oltre che all’assistenza del caso (che prevede pasti, bevande, soggiorno in albergo, trasporto tra aeroporto e albergo, possibilità di effettuare 2 telefonate o di inviare messaggi per posta elettronica), a uno dei seguenti:
* compensazione in denaro
* riprotezione su volo alternativo

Se invece rinuncia al volo, ha diritto, oltre che all’assistenza del caso, a una delle seguenti alternative:
* compensazione in denaro
* rimborso del biglietto non usato.

Quando si parla di risarcimento, bisogna capire che esso varia in corrispondenza della lunghezza della tratta “perduta”: intorno ai 250 euro per i collegamenti inferiori a 1500 km, 400 euro per quelli tra i 1500 e i 3500 km, 600 euro per le tratte superiori. L’indennizzo sarà ridotto della metà se il passeggero non subisce ritardi superiori alle 2-4 ore.

1 commento su “I diritti del passeggero in caso di overbooking”
  1. gi ha detto:

    e’ vergognoso che le compagnie aeree debbano tutelarsi con Overbooking creando disagi ai passeggeri che hanno confermato da tempo un volo.
    e’ successo con alitalia partenza del 25 agosto palermo milano malpensa rimandato al 28 agosto per mancanza di posti.


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