Vacanze: consigli e leggi per i furti in hotel
Di Matilde Beretta, scritto il 08 Luglio 2008Tempo di mare, vacanze e alberghi. Ma le ferie a volte possono celare problematiche di diverso tipo che si ritorcono contro il consumatore soprattutto per mancanza di informazioni.
Un esempio su tutti? La responsabilità o meno degli albergatori nei confronti di furti o danni alle merci personali lasciate incustodite all’interno della struttura ricettiva.
Quante volte, infatti, ci è capitato di trovare affisso, alle porte delle stanze d’hotel in cui abbiamo soggiornato, il cartello con la scritta “La direzione declina qualsiasi responsabilità per il furto o il danneggiamento dei beni lasciati incustoditi“? Ebbene, dovete sapere che questo avviso, in realtà, non ha valore visto che, secondo l’art. 1783 del Codice Civile “L’albergatore e’ responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo“. Questo significa che, nel caso in cui beni personali venissero distrutti, sottratti o danneggiati, il cliente ha diritto al risarcimento per il danno subito, che ammonterà al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Nel caso in cui il bene venisse dato volontariamente in custodia all’albergatore, invece, il risarcimento sarà uguale all’intero valore del bene, anche nel caso in cui ci fosse semplicemente un deterioramento parziale.
Quando e se il cliente si trovasse in uno di questi due casi, dovrà dare comunicazione scritta all’albergatore e presentare denuncia all’Autorità di polizia.
[Via ADUC]
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